Con il decreto legislativo del 3 settembre 2020 e con il Il Decreto “Milleproroghe 2021”, diventa obbligatoria per tutti gli imballaggi immessi in commercio la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE, viene invece posticipata al 31/12/2021 l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita.

Modifica legislativa

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

Nello specifico, tale modifica impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Come creare un’etichetta ambientale

Dove è prevista?

Sono soggetti a tale norma tutti gli imballaggi immessi in commercio in Italia, pertanto sono esclusi gli imballi destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’ esportazione in Paesi terzi.

Scopri la lista dei prodotti definiti “imballaggio”

Per quali componenti è prevista?

L’etichetta ambientale deve essere prevista per tutte le componenti dell’imballo separabili manualmente.

Può essere riportata alternativamente su:

  • Singole componenti.
  • Corpo principale.
  • Componente informativa, per semplificarne l’individuazione dal consumatore finale.

Quando questo non è possibile, si può ricorrere a soluzioni digitali.

Quali sono i contenuti dell’etichetta?

L’etichetta deve riportare alcune informazioni minime classificate come:

  • NECESSARIE: Sono le informazioni riportate secondo l’art.219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purchè efficaci.
  • ALTAMENTE CONSIGLIATE: In casi di imballaggi multicomponente, l’identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.
  • CONSIGLIATE: Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

La rappresentazione grafica delle informazioni è libera tuttavia è raccomandabile preferire alcune indicazioni rispetto ai colori da utilizzare, per i quali CONAI promuove il riferimento alla norma UNI 11686 “Waste Visual Elements”.

Esempi di etichetta ambientale

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Fonte: CONAI “Etichettatura ambientale degli imballaggi”

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